Di cosa si tratta?
Di un Avviso attraverso il quale la Regione Lazio, concede un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonché trattamenti sostenibili contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.
Chi sono i beneficiari?
Il sostegno è concedibile ai richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito nel Sian un “Fascicolo aziendale elettronico” aggiornato e valido. Possono accedere all’aiuto, le microimprese e le piccole e medie imprese, la cui attività sia almeno una delle seguenti:
- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Possono beneficiare dell’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all’art. 157 del Reg. (Ue) n. 1308/2013 s.m.i., compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni. Non sono ammissibili al sostegno beneficiari nei confronti dei quali sia disposta la penalità accessoria dell’esclusione dall’aiuto in esito a decadenza e revoca ordinata per precedenti annualità del sostegno all’intervento settoriale vitivinicolo degli Investimenti o per i quali sia disposta l’esclusione dagli interventi di sostegno prevista dall’art. 69 della legge n. 238/2016;
Quali sono gli interventi finanziabili?
Le tipologie di investimento ammissibili all’aiuto sono quelli di seguito riportati:
- Investimenti strutturali per la costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze. Purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento: la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio e sale di promozione di vini;
- spese per l’acquisto di nuove macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali, purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento: acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto ma solo se specialistici e permanentemente attrezzati per l’esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all’attività di impresa e agli obiettivi del presente bando;
- spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1. e 2., comprendono esclusivamente le spese tecniche di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori/ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento e sono ammissibili solo se direttamente riconducibili alla progettazione e connesse all’investimento realizzato;
- spese per investimenti immateriali quali acquisto o sviluppo di software direttamente connessi all’attività finanziata, acquisizione o sviluppo di programmi informatici (hardware e software per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per il commercio elettronico), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; solo se connessi agli investimenti materiali di cui ai punti 1. e 2 quali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
Le spese relative agli investimenti immateriali di cui al punto 4, sommate alle spese generali di cui al punto 3., sono ammissibili per un importo massimo non superiore al 20% della spesa ammessa per la realizzazione degli investimenti di cui ai punti 1. e 2. Ai fini della ammissibilità al contributo, ogni singolo bene mobile/immobile, destinato alla realizzazione del progetto ad investimenti per il quale si chiede l’accesso all’aiuto, dovrà risultare installato/collocato (come attestato dalla data indicata nei documenti di trasporto) presso i locali dell’Azienda in data successiva al rilascio telematico della domanda di aiuto ed entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di pagamento di saldo in conformità ai termini disposti per la presentazione delle domande di pagamento saldo stesse. Non sono ammesse al contributo le spese sostenute per beni collocati presso le Aziende in “conto visione” in date non corrispondenti ai periodi sopra indicati. Le spese per la realizzazione dell’investimento dovranno essere sostenute, così come le fatture ad esse correlate dovranno essere emesse, inderogabilmente dal giorno successivo alla data del rilascio telematico della domanda di aiuto ammessa al finanziamento ed entro e non oltre i termini di presentazione delle domande di pagamento saldo (eleggibilità della spesa) nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento di saldo stabiliti ai successivi paragrafi. Sono ammissibili pertanto esclusivamente le spese sostenute nel periodo di eleggibilità: l’obbligazione giuridica originaria alla base della spesa sorge dopo la data di presentazione della domanda, nella fattispecie della domanda di aiuto e le attività e le relative spese devono, rispettivamente, essere realizzate e sostenute successivamente all’avvio del progetto; tutti i titoli di spesa devono essere datati entro il periodo di esecuzione del progetto e interamente quietanzati (data della valuta). La fattura, in particolare, è un documento fiscale la cui emissione è connessa all’esecuzione della prestazione, secondo il principio contabile di competenza (v. Cass. civ., sez. III, 20.04.2012, n. 6265). Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi5 . Parimenti non beneficiano del sostegno gli interventi che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell’articolo 58 paragrafo 1, lettera k) del regolamento. Ai sensi dell’articolo 11 del Reg. UE 2022/126, paragrafo 1, lett. b), l’investimento, oggetto del contributo, deve mantenere, per almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo, il vincolo di destinazione d’uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento di saldo.
I richiedenti, per accedere al regime di aiuto, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’investimento per un periodo che vada dalla presentazione della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale.
I titoli a disporre ammessi sono esclusivamente i seguenti:
▪ proprietà e/o comproprietà; nel caso di comproprietà, qualora siano previsti investimenti strutturali, deve essere acquisita apposita dichiarazione da parte di tutti i comproprietari che autorizzano il richiedente alla realizzazione dell’investimento.
▪ contratto di affitto scritto e registrato, e con una durata residua che vada almeno dalla presentazione della domanda ai cinque anni dalla data del pagamento finale. Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, la disponibilità di contratti di durata almeno pari al periodo di validità sopra indicato e che sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell’investimento programmato da parte dell’affittuario.
In deroga a quanto sopra: è possibile l’integrazione a valere dei titoli già in possesso al momento della presentazione della domanda di aiuto, che dovrà avvenire con l’aggiornamento del fascicolo e la produzione formale degli stessi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni successivi alla notifica dell’ammissione al sostegno della domanda di aiuto, pena la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dall’aiuto concesso.
Nel caso di opere strutturali, i requisiti principali sono:
– Acquisizione di tutte le autorizzazioni, permessi e pareri necessari
– Adozione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico
– Presentazione della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire/Procedimento Unico
Inoltre, si specifica che nel caso di opere da realizzarsi con C.I.L.A., S.C.I.A. o soggette alla disciplina della “edilizia libera”, può essere prodotta una dichiarazione congiunta, mentre, nel caso di progetti che prevedono il solo acquisto di attrezzature o dotazioni, i documenti attestanti l’agibilità dei locali possono essere acquisiti entro il termine massimo della conclusione delle procedure di istruttoria di ammissibilità.ù
Per la verifica della congruità delle spese per interventi ammissibili, i punti principali sono:
– Utilizzo dei “costi di riferimento” per la realizzazione di manufatti rurali, come magazzini e cantine
– I costi di riferimento sono calcolati tramite l’applicativo per il calcolo del costo di riferimento di tipologie di fabbricati rurali, accessibile al link: https://agricoltura.regione.lazio.it/.Il richiamato strumento deve essere utilizzato per le verifiche relative alla realizzazione di manufatti rurali di nuova costruzione, ad un solo piano, a servizio delle attività agricole, limitatamente alle seguenti tipologie:
– magazzini e ricovero macchine e attrezzature,
– cantine e opifici in genere con o senza zone uffici e commercializzazione prodotti.
– Per le tipologie di manufatti non ricompresi nei costi di riferimento, si utilizza il Prezzario delle opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio
– Per le opere edili non rintracciabili nei prezzari regionali, deve essere prodotto un “nuovo prezzo” supportato da un’analisi dei costi
– I nuovi prezzi devono essere inseriti nel computo metrico e contraddistinti con la sigla NP.
Come si presenta la domanda?
Ai sensi del Decreto del Ministro n. 635212 del 2 dicembre 2024, il termine per la presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2025/2026 è fissato al 30 APRILE 2025. La domanda di aiuto rilasciata telematicamente, sottoscritta dal richiedente e corredata di copia del documento di identità valido al momento della domanda, degli allegati e di tutta documentazione prevista e richiesta e non caricata su piattaforma di domanda, deve pervenire, a cura del richiedente o suo delegato, entro la data del 15 maggio 2025 alla REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lazio.it.
Ciò al fine di consentire la necessaria attivazione della fase di istruttoria di ammissibilità al sostegno. Con successiva disposizione, in sede di comunicazione di partecipazione agli interessati dell’avvio del procedimento, sarà data comunicazione del centro di responsabilità competente alle istruttorie. in ordine alle valutazioni di ammissibilità delle domande di sostegno. La trasmissione delle domande di aiuto e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:
- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato) qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente;
- il numero e il tipo dei documenti allegati alla domanda di aiuto.
La mancata trasmissione agli uffici regionali della Domanda, completa degli allegati previsti e richiesti comporta l’esclusione della domanda e la non ammissibilità all’aiuto.
Nella campagna 2025/2026 al sostegno degli Investimenti per la Regione Lazio è prevista la possibilità di presentazione di una singola domanda di aiuto:
- per un progetto di durata annuale, 17 PSP 2023-2027 Investimenti nel settore vitivinicolo campagna 2025/2026 con termine ultimo lavori, pagamento delle spese e presentazione della domanda di pagamento di saldo entro la data del 30 giugno 2026; oppure
- per un progetto di durata biennale con termine ultimo lavori e pagamento delle spese alla data del 31 maggio 2027.
Solo in caso di domanda di aiuto per un progetto di durata biennale dovrà essere indicata la scelta della forma di erogazione dell’aiuto, che potrà essere:
- con pagamento al saldo dei lavori, a seguito di presentazione della prevista Domanda di pagamento di saldo entro il termine indicato del 31 maggio 2027; oppure:
- con un pagamento in forma anticipata, nella misura dell’80% del contributo ammesso, previa presentazione nell’annualità 2026 di una Domanda di pagamento e di una polizza di garanzia fideiussoria per il 110% dell’importo dell’anticipazione, con successiva liquidazione del saldo, al netto dell’anticipo ricevuto, ad avvenuta realizzazione del progetto e presentazione della prevista Domanda di pagamento di saldo, entro il termine finale del 31 maggio 2027.
Le domande di pagamento dell’anticipo dovranno essere presentate nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche fornite dalla Regione e dall’Organismo pagatore AGEA per l’annualità di riferimento. Per le domande di aiuto biennali ritenute ammissibili con richiesta di pagamento di anticipo e collocate in posizione utile nella graduatoria, l’Amministrazione si riserva di stabilire, in ragione dello stato di avanzamento fisico e finanziario dell’intero intervento di sostegno del settore vitivinicolo e nell’intento di massimizzare l’utilizzazione delle risorse comunitarie, di procedere al pagamento dell’anticipo nel rispetto delle disposizione recate dal presente bando pubblico ovvero, nel caso di insufficiente disponibilità, di procedere all’ammissione al solo pagamento a saldo finale. La modalità di compilazione delle domande di aiuto tramite portale Sian è definita dalle Istruzioni operative Op Agea n. 18 del 12 febbraio 2025 (www.agea.gov.it;).
Quali sono le risorse finanziarie a disposizione?
La dotazione finanziaria corrisponde ad euro 1.223.620,00. Per i saldi delle domande di aiuto biennali, con fine lavori al 2027, l’importo è quanto sarà indicato dal Decreto dipartimentale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l’assegnazione di fondi a tale annualità. Per tali assegnazioni è comunque fatto richiamo alla possibilità di procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Avviso in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della misura come risultante dalle attività di monitoraggio e di sorveglianza finanziaria, nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nell’ambito delle altre misure di sostegno del settore vitivinicolo. Ai sensi delle disposizioni all’articolo 5, comma 5 del Decreto n. 635212 del 12 dicembre 2024, l’aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.
L’intensità dell’aiuto è indicata nella misura massima del 40% della spesa ammessa. Sono inoltre fissati i seguenti limiti:
- Domande di aiuto ANNUALI (con scadenza termine di realizzazione e presentazione domanda di pagamento 30 giugno 2026):
– Euro 200.000,00 quale contributo pubblico massimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all’aiuto pari ad euro 500.000,00;
– Euro 10.000,00 quale contributo pubblico minimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all’aiuto pari ad euro 25.000,00;
- Domande di aiuto BIENNALI (con scadenza termine di realizzazione e presentazione domanda di pagamento 31 maggio 2027):
– Euro 400.000,00 quale contributo pubblico massimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all’aiuto pari ad euro 1.000.000,00;
– Euro 10.000,00 quale contributo pubblico minimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all’aiuto pari ad euro 25.000,00;
Si evidenzia che in caso di interventi non frazionabili e con importo di spesa richiesta superiore a quello desumibile dal limite dell’aliquota di aiuto massima, l’importo eccedente può essere inserito in domanda di sostegno ma non può essere oggetto di ammissione alla contribuzione di aiuto. In tale caso gli impegni e obblighi in caso di ammissione al sostegno della Domanda all’aiuto sono comunque estesi all’intero importo dell’investimento.
Per il bando completo: https://www.lazioeuropa.it/bandi/sostegno-agli-investimenti-nel-settore-vitivinicolo-2025-2026/