Di cosa si tratta?
Di un Avviso attraverso il quale la Regione Lazio intende individuare progetti di efficientamento energetico e promozione dell’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici, come previsto dalla delibera di Giunta regionale n.1119 del 19 dicembre 2024.
La Manifestazione è finanziata dal PR FESR Lazio 2021-2027 nell’ambito dell’obiettivo di Policy 2 “Un’Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio” – Priorità II “Transizione ecologica e resilienza”, Obiettivo specifico 2.1. “Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas effetto serra” e 2.2. “Promozione energie rinnovabili”. Azione 2.1.1 – Interventi di efficienza energetica: edifici pubblici e Azione 2.2.1 – Sostegno alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili, soggetti pubblici. Gli interventi, secondo quanto previsto dagli obiettivi del PR FESR, si dovranno concentrare principalmente:
a) sugli edifici più energivori garantendo la massima efficacia in termini di costi e dando priorità ad approcci di ristrutturazione integrata e profonda;
b) su interventi per l’ottimizzazione del consumo di energia autoprodotta finalizzata a massimizzare lo switch dei consumi di energia termica in elettrica e su interventi innovativi e sperimentali.
A chi si rivolge l’Avviso?
Beneficiari dell’avviso sono i 39 Comuni del Lazio con più di 20.000 abitanti: Alatri – Albano Laziale – Anagni – Aprilia – Ardea – Anzio – Cassino – Ceccano – Cerveteri – Ciampino – Cisterna di Latina – Civitavecchia – Colleferro – Ferentino – Fiumicino – Fondi – Fonte Nuova – Formia – Frascati – Frosinone – Genzano di Roma – Grottaferrata – Guidonia Montecelio – Ladispoli – Latina – Marino – Mentana – Minturno – Monterotondo – Nettuno – Palestrina – Pomezia – Rieti – Sezze – Sora – Terracina – Tivoli – Velletri – Viterbo
Quali sono gli interventi finanziabili?
Sono finanziabili gli interventi finalizzati:
- alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici esistenti (Azione 2.1.1);
- alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo dell’edificio pubblico (Azione 2.2.1).
Qualora i beneficiari presentino interventi rivolti alla riqualificazione energetica di impianti sportivi con la previsione di realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ai fini della presente manifestazione di interesse, secondo quanto indicato nell’Allegato 2 alla DGR n. 1119 del 2024 – “Linee di indirizzo per il sostegno agli interventi di efficienza energetica e alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili: edifici pubblici”, per impianto sportivo si intende un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori o complesso sportivo (un insieme di uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune elementi costitutivi, spazi accessori e/o servizi). Pertanto, gli interventi devono riguardare esclusivamente gli spazi di attività sportiva e gli eventuali spazi e servizi accessori attigui strettamente ed in modo funzionale connessi all’impianto sportivo interessato (spogliatoi, segreterie/biglietterie, aree comuni, bagni, no bar ristoranti o aree di ristoro, ecc…).
Sono ammissibili, pertanto, i seguenti interventi di riduzione della domanda di energia:
- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;
- efficientamento/sostituzione degli impianti di climatizzazione;
- efficientamento/sostituzione dei sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria;
- efficientamento/sostituzione/nuova installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
- sostituzione dei sistemi di illuminazione interna e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici, inclusa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- installazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia idraulica, solare-fotovoltaica o eolica; j) installazione di impianti per la produzione di energia termica attraverso lo sfruttamento dell’energia dell’ambiente, geotermica e solare;
- sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia prodotta;
- efficientamento di sistemi di trasporto, quali ad esempio ascensori o scale mobili (non sono ammesse le spese per le opere edili per gli adeguamenti normativi).
Sono inoltre ammissibili gli interventi che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e resilienza dell’edificio e delle sue pertinenze con particolare riferimento ai cambiamenti climatici (soluzioni progettuali bioarchitettoniche e bioclimatiche, deimpermeabilizzazione di aree pertinenziali, schermature naturali).
Gli interventi ammessi a sovvenzione devono essere realizzati su edifici esistenti ed in uso alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
Gli edifici oggetto di adesione alla presente manifestazione d’interesse:
- non devono essere adibiti a fini abitativi e/o residenziali o a fattispecie assimilabili;
- non devono essere utilizzati per l’esercizio di attività economiche volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato. Eventuali attività economiche svolte all’interno degli edifici oggetto delle domande di partecipazione dovranno avere carattere puramente locale.
Gli interventi selezionati ritenuti ammissibili a finanziamento ai sensi dell’articolo 13 saranno sottoposti, a cura del beneficiario, ad audit energetico (diagnosi energetiche) da effettuarsi secondo metodologie standardizzate, così come indicato nei Criteri di Selezione del PR FESR Lazio 2021-2027 ed esplicitati all’articolo 6 “Diagnosi energetiche”. Non sono ammessi interventi su edifici di nuova costruzione o su ampliamenti. Sono esclusi altresì interventi che riguardano edifici demoliti e ricostruiti. Non sono ammissibili interventi che prevedono la sola installazione di impianti per la produzione di energia, termica o elettrica, rinnovabile (es. non sono ammissibili progetti che prevedono esclusivamente la realizzazione di impianti fotovoltaici o impianti solari termici). Gli interventi di coibentazione dell’involucro dell’edificio sono ammissibili solo ed esclusivamente se delimitanti il volume riscaldato (es. non è ammissibile la sostituzione di infissi delimitanti porzioni di edificio non riscaldate), ad eccezione dell’isolamento termico delle pareti verticali dove si ritiene ammissibile anche la coibentazione di parti non riscaldate se funzionali a garantire la continuità della superficie di intervento (es. vani scala non riscaldati e basamenti). Per gli interventi che prevedono la trasformazione di edifici esistenti in “edifici ad energia quasi zero” l’Attestato di Prestazione Energetica (di seguito APE) redatto alla conclusione di lavori deve riportare la classificazione di “edificio ad energia quasi zero”. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonte rinnovabile sono ammissibili limitatamente alla sovvenzione per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, del fabbisogno energetico reale dell’edificio come valutato nell’ambito di un bilancio energetico annuale da riportare nella diagnosi energetica.
Per ciascun intervento è necessario conseguire:
- una ristrutturazione importante almeno di secondo livello così come definita dal Dlgs. 192/2005 e smi e dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici – Allegato 1, paragrafo 1.4.1 “Ristrutturazioni importanti”,
- una riduzione di almeno il 30% delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra, rispetto alle emissioni ex ante, in aderenza a quanto previsto dal “Settore di Intervento 045” dell’Allegato 1 al Reg. 2021/1060 (cfr. art. 22 comma 5 del medesimo Regolamento).
Sono finanziati interventi del valore minimo di 200.000 euro nel rispetto dell’articolo 53, del Reg.1060/2021. 15. In conformità all’art. 63, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/1060, possono essere ammessi a finanziamento gli interventi già avviati, purché non ancora conclusi alla data di sottoscrizione di un’apposita Convenzione tra Regione Lazio e il Comune Beneficiario.
Qual è la dotazione finanziaria dell’Avviso?
La dotazione finanziaria del presente è Avviso è pari ad euro 60.000.000,00, così ripartiti:
– euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 2.1.1 – Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra negli edifici pubblici
– euro 20.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 2.2.1 – Promuovere le energie rinnovabili in conformità con la direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti negli edifici pubblici
I fondi a disposizione per i Beneficiari sono ripartiti secondo i criteri stabiliti e calcolati nell’Allegato 1 alla delibera n. 1119 del 19 dicembre 2024. 3. La sovvenzione è costituita da un contributo in conto capitale (sovvenzione), ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021.
La sovvenzione è pari al 100% delle spese ammissibili fermo il rispetto della disponibilità finanziaria indicata nell’Allegato 1 della suddetta DGR n. 1119 del 19 dicembre 2024. In sede di istruttoria si procederà a determinare la sovvenzione concedibile rispetto ai costi ammissibili. Sulle medesime voci di spesa, non è ammesso il cumulo delle sovvenzioni con altre agevolazioni concesse dalla Regione Lazio nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027 o altri programmi cofinanziati da fondi comunitari, fatte salve eventuali successive modifiche delle regole di cumulo. Le agevolazioni concesse ai sensi del “D.M. 16/02/2016 – Conto Termico” sono cumulabili con quelle del FESR e, dopo essere state iscritte nel bilancio dell’Ente, possono essere utilizzate per cofinanziare, in quota parte, gli interventi, qualora l’importo concesso nei limiti dello stanziamento di cui all’Allegato 1 della D.G.R. n.1119 del 19/12/2024 non sia sufficiente a garantire la copertura delle spese; Tali agevolazioni possono essere richieste sia nella fase progettuale, sia nella fase di conclusione dei lavori. In caso di decadenza dal diritto a percepire gli incentivi del Conto Termico, il beneficiario dovrà comunque garantire il cofinanziamento con risorse proprie.
Quali sono i criteri di ammissibilità?
A seguito della presentazione degli interventi da parte dei Beneficiari, in via preliminare, il Responsabile di Gestione Attività (RGA) procede d’ufficio alla verifica dei requisiti di ricevibilità formale. La valutazione di merito è affidata alla Commissione di Valutazione che procede con l’analisi delle proposte sulla base dei seguenti criteri:
- coerenza con la strategia, i contenuti e l’obiettivo specifico del Programma Regionale;
- rispetto della normativa in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili degli edifici;
- interventi riguardanti una ristrutturazione importante almeno di secondo livello con un risparmio in termini di EPgl (Energia primaria globale) di almeno il 30% rispetto all’ex-ante oppure una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante (laddove applicabile).
Quali sono le spese ammissibili?
Per la realizzazione degli interventi sono ammissibili, le seguenti tipologie di voci di spesa:
- fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere necessarie per la realizzazione del progetto di riqualificazione energetica dell’edificio, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente necessarie;
- fornitura, installazione e posa in opera di materiali e componenti necessari alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi inclusi oneri di sicurezza e opere edili strettamente necessarie;
- progettazione, direzione lavori, rilievi e indagini, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo e certificazione degli impianti, redazione di diagnosi energetiche, redazione attestati di prestazione energetica;
- imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle voci di spesa a), b), c) e d) se l’imposta costituisce un costo per il soggetto richiedente. Se l’IVA sia ammissibile o meno andrà documentato in sede di richiesta di erogazione delle diverse trance di pagamento con apposita dichiarazione;
- costi indiretti: tale spesa è riconosciuta applicando, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili del progetto.
Sono ammissibili tra le voci di spesa di cui alla lettera c) l’incentivo ai sensi e nel rispetto del Codice dei contratti vigente. Inoltre, le spese sostenute per la realizzazione del progetto per essere ritenute ammissibili e rientranti nelle voci di costo sopra elencate, devono:
- rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dalla presente manifestazione d’interesse;
- essere pertinenti e riconducibili al progetto proposto e approvato;
- essere coerenti con le finalità ed i contenuti degli interventi ammessi a sovvenzione;
- essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti.
Saranno ammessi i pagamenti effettuati esclusivamente attraverso mandato di pagamento o bonifico bancario o postale. Non saranno ammessi i pagamenti effettuati con qualsiasi modalità diversa dal bonifico bancario o postale. La disposizione di pagamento deve essere singola, nel senso che ad una fattura deve corrispondere un ordine di pagamento di pari importo, tranne il caso in cui con un unico pagamento vengano pagate più fatture dello stesso fornitore tutte esclusivamente inerenti al progetto finanziato. Non sono ammissibili le spese relative all’acquisto di terreni o fabbricati, oppure per l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le apparecchiature di building automation, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
Non sono ammissibili, altresì, le spese e i costi:
- per la manutenzione ordinaria;
- di esercizio degli impianti;
- relativi ad acquisizione di impianti e/o di opere tramite contratti di locazione finanziaria.
Non sono ammissibili spese riferite a procedure di appalto che esulano dall’applicazione del Codice dei Contratti vigente al momento dell’affidamento.
Le spese per servizi di ingegneria e architettura sono ammissibili se effettuate in data successiva al primo gennaio 2021. Tutte le altre spese saranno ammissibili, in conformità all’art. 63, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/1060, se gli interventi siano già avviati purché non ancora conclusi alla data di sottoscrizione di un’apposita Convenzione tra Regione Lazio e il Comune Beneficiario. Per “intervento non concluso” si intende un intervento per il quale, il Direttore dei lavori, alla data di sottoscrizione della Convenzione, non abbia ancora emesso il verbale di fine lavori, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. Nel caso in cui siano previsti lotti funzionali, l’opera si considera conclusa una volta emessi tutti i verbali di ultimazione lavori. I documenti di pagamento devono riportare il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP) ed al Codice identificativo di Gara (CIG) secondo le disposizioni normative vigenti. A tal proposito si ricorda che il progetto è unico e deve essere richiesto alla competente struttura ministeriale un solo codice CUP che sia identificativo dell’intero intervento finanziato e delle relative spese sostenute per realizzarlo. Per tutti i dettagli relativi alle spese, alla loro ammissibilità e alle modalità di rendicontazione, si rimanda a quanto previsto dall’articolo 14.
Quali sono i termini di scadenza per la realizzazione degli interventi finanziati?
I Beneficiari dovranno realizzare gli interventi in base alle seguenti modalità e tempistiche di attuazione:
- stipula dei contratti di appalto entro 18 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, con eventuale proroga di massimo 6 mesi, previa autorizzazione del RGA;
- conclusione di tutti gli interventi ammessi a finanziamento entro e non oltre 24 mesi dalla stipula dei contratti e comunque entro il 31/12/2028.
Come si presenta la domanda?
La presentazione della proposta di uno o più interventi dovrà avvenire da parte dei Comuni beneficiari previa:
- compilazione della scheda di domanda secondo il modello di cui all’Allegato 1;
- compilazione della scheda progettuale secondo il modello di cui all’Allegato 2 (una per ogni intervento per il quale si chiede il finanziamento);
- se previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, dichiarazione sostitutiva del soggetto proponente, firmata digitalmente, che ciascun intervento è inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici e/o nella programmazione triennale per forniture e servizi pubblici;
- dichiarazione sostitutiva del soggetto proponente, firmata digitalmente, che tutte le spese per il cofinanziamento dell’intervento/degli interventi trovano copertura in apposito Capitolo di Bilancio ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
- Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex ante sottoscritto digitalmente da tecnico abilitato e registrato presso il Sistema informativo APE Lazio;
- predisposizione di una Simulazione dell’APE ex post;
- atto di autorizzazione alla realizzazione degli interventi da parte del soggetto pubblico proprietario dell’immobile in caso di Beneficiari per i quali non si rilevi la proprietà da parte del soggetto proponente;
- compilazione della scheda di Autovalutazione secondo il modello di cui all’Allegato 3.
Nella compilazione della domanda di cui al comma 1 lettera a), il Responsabile del soggetto proponente dovrà inoltre dichiarare:
- la proprietà dell’edificio (nei casi diversi di cui alla lettera g) sul quale si intendono realizzare gli interventi proposti;
- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, sicurezza, concorrenza e appalti pubblici;
- l’accettazione delle condizioni previste dalla Manifestazione d’interesse e l’impegno, in caso di assegnazione del contributo, al rispetto di tutti gli obblighi da ciò derivanti;
- la completezza della documentazione allegata;
- il rispetto della tempistica e della procedura previste dalla manifestazione d’interesse;
- il rispetto del principio di“non arrecare un danno significativo”(DNSH) agli obiettivi ambientali, secondo quanto previsto dall’art.17 del Regolamento (UE) 2021/852 e dall’articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060; In particolare deve essere dimostrato, in sede di presentazione della domanda o in sede di primo e/o secondo acconto, di cui all’articolo 14, che il progetto è stato redatto in conformità ai vincoli DNSH di cui alla Scheda 2 della Guida operativa del MEF (Circolare 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato).
In sede di presentazione della proposta, il beneficiario dovrà, pertanto, aver preventivamente selezionato gli immobili per i quali si dispone di adeguata e completa documentazione sui consumi energetici e sulle caratteristiche dell’involucro edilizio, dei serramenti e degli impianti termici di climatizzazione. La proposta, comprensiva della domanda e dei suoi allegati, dovrà essere trasmessa esclusivamente per mezzo PEC, al seguente indirizzo: programmisvilupposostenibile@pec.regione.lazio.it, entro e non oltre 24 febbraio 2025. Della corretta trasmissione della proposta farà fede la data del messaggio di avvenuta consegna all’indirizzo PEC su indicato. Non saranno accettate proposte consegnate a mano o spedite a mezzo fax/posta/corriere.
Per il bando completo 👉 https://www.lazioeuropa.it/bandi/efficienza-energetica-e-produzione-di-energia-da-fonti-rinnovabili-negli-edifici-pubblici-manifestazione-dinteresse/