Di che cosa si tratta?
L’Avviso fa riferimento al PSP 2023/2027 ed in particolare all’intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” del Complemento dello Sviluppo Rurale 2023/27 del Lazio”. L’intervento persegue i seguenti obiettivi:
- potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole;
- accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali.
A chi si rivolge l’Avviso?
Il Bando si applica su tutto il territorio regionale ed è rivolto agli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile, singoli o associati, con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.
Possono essere considerati agricoltori associati, solo le forme dotate di soggettività giuridica, che esercitano attività di impresa, regolarmente iscritte al Registro delle imprese dove è ubicata la relativa sede legale. Nelle Aree A e B secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale il sostegno può essere concesso ai soli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.
I beneficiari delle risorse destinate all’intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” sono gli agricoltori attivi singoli o associati. In ogni caso il beneficiario deve essere un “agricoltore in attività”.
Quali sono le risorse finanziarie a disposizione?
Per il finanziamento delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando è stanziato un importo complessivo di € 54.000.000,00
Il contributo sarà concesso esclusivamente alle domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area Risorse Ambientali e Produzioni agricole della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste oltreché alle Aree Decentrate Agricoltura (ADA) competenti per territorio.
Quali sono gli investimenti finanziabili?
Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più degli obiettivi, descritti al precedente articolo 2, come di seguito riportati:
A. valorizzazione del capitale fondiario (miglioramento e ricomposizione fondiari, miglioramento e/o nuova realizzazione di strutture produttive) e delle dotazioni delle aziende, inclusi gli investimenti in nuovi impianti irrigui o nel miglioramento degli impianti esistenti (anche con funzioni antibrina) che possono comportare una estensione delle superfici irrigate.
B. incremento delle prestazioni climatico-ambientali e per il benessere animale, anche attraverso la riduzione ed ottimizzazione dell’utilizzo degli input produttivi (incluso l’approvvigionamento energetico ai fini dell’autoconsumo), la riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione e la rimozione e smaltimento dell’amianto/cemento amianto; C. miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
D. introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti in tecnologia digitale;
E. valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell’ambito di filiere locali e/o corte.
Si elencano le tipologie di investimento riconducibili ai precedenti obiettivi:
Obiettivo A: – riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole; – realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti; – costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all’attività produttiva aziendale; – viabilità aziendale e altri interventi di miglioramento fondiario; – impianti irrigui
Obiettivo B: – miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia; – miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali; – miglioramento dell’efficienza nell’impiego dei fertilizzanti; – miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame; – macchinari per interventi volti alla riduzione dell’erosione del suolo.
Obiettivo C: – miglioramento della sicurezza sul lavoro; – introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l’introduzione di sistemi di certificazione volontaria; Obiettivo D: – tecnologie innovative per l’introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
Obiettivo E: – recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell’allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta.
Nell’ambito degli investimenti irrigui, di cui al precedente punto A, adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie, sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
A1. realizzazione di nuovi impianti aziendali. I completamenti funzionali di impianti esistenti non sono considerati nuovi impianti irrigui. L’investimento, in un nuovo impianto, potrà essere effettuato solo qualora riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico;
A2. miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che possono comportare un’estensione delle superfici irrigate
Gli investimenti irrigui di cui ai punti A1, A2 del precedente elenco, sono ammissibili alle condizioni di seguito specificate per i vari casi, derivanti dai criteri di ammissibilità (CR) specifici per gli investimenti irrigui precisati nel PSP e nel CSR 2023-2027: Per tutti i casi di investimenti irrigui:
1. il beneficiario dovrà produrre una concessione idrica ai fini irrigui (in caso di autoapprovvigionamento) o un contratto stipulato con l’ente irriguo o iscrizione al ruolo irriguo o analogo documento probante (nei casi di fornitura di servizi irrigui da rete consortile);
2. il beneficiario dovrà dichiarare lo stato del bacino idrografico nel punto di attingimento dell’impianto o produrre attestazione dell’ente irriguo in caso di utilizzo della rete consortile. L’investimento è, pertanto, possibile solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Il predetto Piano di gestione deve comprendere l’intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l’ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi. Le misure che derivano dai predetti piani di gestione (conformemente all’articolo 11 della predetta direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure. (CR18 – CR19- CR20)
3. nell’azienda beneficiaria dovranno essere presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell’ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno. (CR21).
In caso di investimenti che comportino un aumento della superficie irrigata (punti A.1 e A.2.1), oltre ai precedenti punti 1, 2 e 3 l’investimento è ammissibile:
4.a solo nel caso in cui lo stato dei corpi idrici sotterranei e superficiali su cui insistono gli investimenti stessi è stato ritenuto almeno “buono” nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici. (al Link: 8 https://geoportale.regione.lazio.it/layers/geosdiownr:geonode:lazio_stato_quantitativo_corpi_idri ci_sotterr2 è consultabile lo strato informativo in oggetto pubblicato su Geoportale). (CR16);
5.a a condizione che un’analisi di impatto ambientale prodotta dal beneficiario, mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull’ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall’Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende. Per le informazioni di base dell’analisi ambientale si fa riferimento all’Allegato 1 sugli investimenti irrigui (CR17).
In caso di investimenti di cui al precedente punto di miglioramento/completamento degli impianti esistenti senza aumento della superficie irrigata (punto A.2.2.) oltre ai precedenti punti 1, 2, 3:
4.b si dovrà dimostrare che la superficie irrigata aziendale non aumenta per effetto dell’investimento e dovrà essere prodotta una valutazione ex ante che dimostri che gli investimenti prevedono un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell’impianto esistente. Al riguardo, ai fini del presente intervento, si applicano le percentuali già stabilite per gli analoghi investimenti irrigui di cui all’intervento SRD02 [vedi Allegato 1 e Allegato 2 – Foglio di calcolo].
5b. Qualora l’investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni “non buone” nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, oltre a essere inammissibile l’aumento della superficie irrigata, sarà necessario dimostrare che l’investimento produce un risparmio idrico effettivo rispetto alla situazione ex ante. (CR23).
Ai fini della dimostrazione del risparmio idrico effettivo, dovrà essere previsto l’utilizzo di un servizio di consiglio irriguo tramite DSS per i 5 anni successivi alla presentazione della domanda di saldo, con dimostrazione della somministrazione di volumi irrigui conforme a quanto suggerito dal DSS medesimo. Il costo di tale servizio, documentato da adeguati giustificativi di spesa, può rientrare tra le spese immateriali sostenute a titolo dell’investimento. 4
Nell’ambito degli investimenti per la produzione di energia, di cui al precedente punto B, gli investimenti sono ammissibili solo se destinati all’autoconsumo aziendale dell’energia prodotta ovvero la capacità della installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo aziendale.
Quali sono le tipologie di intervento ammissibili?
Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
- riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
- costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all’attività produttiva aziendale;
- viabilità aziendale e altri interventi di miglioramento fondiario;
- impianti irrigui;
- miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- miglioramento dell’efficienza nell’impiego dei fertilizzanti;
- miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
- macchinari per interventi volti alla riduzione dell’erosione del suolo.
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l’introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
- tecnologie innovative per l’introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
- recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell’allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta.
Quali sono le modalità di presentazione della domanda?
La presentazione della domanda di sostegno ai sensi del bando pubblico deve avvenire entro le ore 23.59 del 90esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) del Lazio. I giorni sono da considerarsi naturali consecutivi. La pubblicazione è stabilita sul BUR del 28 novembre 2024.
È prevista la presentazione di una domanda di sostegno, documento informatizzato tramite cui il soggetto richiedente esprime la volontà di accedere agli aiuti previsti dal CSR 2023-2027, contenente, tra l’altro, le informazioni relative al soggetto richiedente, alla sua azienda, agli investimenti proposti e l’importo richiesto dell’aiuto, ed è corredata della documentazione prevista nel bando.
Il soggetto richiedente, dopo aver costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, compila e presenta la domanda di sostegno utilizzando esclusivamente l’applicativo presente sul portale SIAN, messo a disposizione dall’OP AGEA all’indirizzo Internet https://www.sian.it, secondo le modalità definite nello specifico Manuale Utente, disponibile sullo stesso sito nella sezione Home › Utilità › Download › Documentazione › Manuali Sviluppo Rurale 2023-2027 Interventi NON SIGC.
La domanda di sostegno deve essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password). L’interessato deve pertanto preventivamente accreditarsi sul SIAN e aderire esplicitamente alla firma elettronica delle domande, effettuando la procedura di registrazione in maniera autonoma oppure avvalendosi di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA).
Come avverrà la selezione delle candidature?
La Direzione regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste a seguito dell’istruttoria amministrativa e della valutazione svolta sulla base dei criteri di selezione, provvederà ad approvare con atti dirigenziali pubblicati su questo sito e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL), l’elenco delle “domande non ammissibili” e la graduatoria unica regionale delle domande di sostegno ammissibili con indicazione di quelle che, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie previste dal bando, possono essere finanziate (domande “ammesse a finanziamento”) e quelle che, seppure ammissibili, non possono essere finanziate (domande “ammissibili ma non finanziate per carenze di fondi”).
Per il bando completo 👉 https://www.lazioeuropa.it/bandi/investimenti-produttivi-agricoli-per-la-competitivita-delle-aziende-agricole/