Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall’art. 16 comma 1, della legge regionale n. 1 del 2005, si ritiene prioritario ed indispensabile apportare alcune modifiche ed integrazioni alla stessa e specificamente:
- – Si intende recepire le indicazioni dettate dalle norme nazionali ed europee con riferimento alle scuole di alta formazione, sostituendo la denominazione, ovunque ricorra, di “Scuola regionale di Polizia Locale” ed attualizzandola con la nuova denominazione di “Accademia regionale di polizia locale del Lazio;
- – Si intende modificare l’attuale soggetto attuatore “Associazione riconosciuta” con il soggetto “Fondazione di Partecipazione” dotato di personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, come disciplinato dal Codice civile e dalla normativa vigente in materia;
- – Si ritiene strategica la modifica dell’art. 19 comma 1, la quale svincola la Regione Lazio dall’obbligo di stipula di apposita Convenzione con la Scuola del corpo di Polizia municipale di Roma Capitale;
- – La presente Legge non ha ulteriori oneri per il bilancio regionale poiché la modifica proposta riduce l’impegno economico in conto capitale da 2.000.000,00 Euro a 500.00,00 Euro. La riduzione di fondi si ricava dalla nuova struttura dell’Accademia dove la gestione della formazione non è più demandata totalmente ad un soggetto terzo ma al nuovo idoneo organismo individuato in Fondazione regionale con quota superiore al 51% per cui le somme indicate sono necessarie alla struttura del nuovo ente di diritto privato.
– Circa gli oneri di parte corrente derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione del Fondo denominato “Spese per interventi in parte corrente per la polizia locale”, nell’ambito del programma 01 “Polizia locale e amministrativa” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad Euro 500.000, si provvede attraverso la
corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”; a valere sugli esercizi 2023, 2024, 2025; tali somme si rendono necessarie all’avviamento del costituendo Ente “Fondazione di partecipazione”.
Nel dettaglio, l’articolato della proposta di legge prevede:
l’articolo 1 – modifiche ed integrazioni alla legge regionale Lazio del 13 gennaio 2005 n.1 l’articolo 2 – abrogazioni
l’articolo 3 – disposizioni finanziarie
l’articolo 4 – tratta dell’entrata in vigore.