La legge regionale 8/2016 concernente “interventi di valorizzazione delle dimore, ville,
complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e
disposizioni a tutela della costa laziale” prevede, all’art. 2, l’istituzione della Rete regionale
delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico.
Al fine dell’inserimento in detta Rete, il proprietario del bene, pubblico o privato, deve procedere
con un’istanza, rivolta alla Direzione Regionale Cultura, corredata di documentazione tecnica e
fotografica, al fine di valutare la conformità del bene ai requisiti richiesti dalla Legge. Negli anni,
la Giunta Regionale ha proceduto con la pubblicazione di un avviso pubblico, aperto per circa
due mesi l’anno, volto ad acquisire le sopracitate istanze.
Si precisa che da detto avviso pubblico non ne deriva una graduatoria di merito a
punteggio. La valutazione delle domande pervenute, infatti, è volta al mero accertamento dei
requisiti previsti dalla Legge. A tal proposito, la presente proposta di legge intende snellire il
procedimento di accreditamento di un bene, consentendo ai soggetti di cui all’art. 1 comma 1 l.r.
8/2016 di presentare istanza di accreditamento in ogni momento dell’anno e facilitando, dunque,
l’inserimento dei beni nella citata Rete anche al fine di favorire la valorizzazione, la fruizione, la
conoscenza e l’informazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e
paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico aventi natura di bene culturale.
La presente proposta di legge è da intendersi, ai sensi dell’art. 2, senza maggiori e nuovi
oneri a carico del bilancio regionale poiché trattasi di mera modifica formale dell’iter
amministrativo, già esistente, ai fini dell’accreditamento presso la Rete.
L’art. 1 prevede che i soggetti proprietari dei beni possano, in qualsiasi momento,
presentare istanza di accreditamento a cui la Direzione Regionale Competente, verificata la
documentazione fornita, dà seguito, con accoglimento, diniego o richiesta di integrazione, entro
60 giorni dal ricevimento.
L’art. 2 prevede che non vi siano oneri a carico del bilancio regionale.
L’art. 3 prevede l’entrata in vigore.