È evidente che il territorio montano laziale offre tante opportunità ma occorre valorizzarlo intervenendo sui nodi dello sviluppo, a partire dai soggetti istituzionali, per realizzare una strategia partecipativa, finalizzata alla cura dell’ambiente, alla rinascita delle aree interne, alla valorizzazione delle risorse naturali e del capitale umano.
La Proposta di legge in oggetto chiude l’iter di riforma delle comunità montane avviato con la L.R. 17/2016 (legge di stabilità 2017) che, ex art. 3 commi 126 e seguenti, ne ha previsto l’estinzione e la conseguente trasformazione in Unione di Comuni Montani. La legge ha altresì, come obiettivo primario, la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane del Lazio e, a tale scopo, individua nelle unioni di comuni montani, disciplinati dall’art. 32 del TUEL, la forma associativa locale idonea per realizzare una gestione unitaria delle funzioni e dei servizi comunali, finalizzata a superare le difficoltà legate alla frammentazione dei piccoli comuni che costituiscono la maggioranza dei comuni laziali e, particolarmente, di quelli montani, in modo da razionalizzare la spesa e conseguire una maggiore efficienza dei servizi.
La legge osserva il disposto dell’art. 33 comma 4 del TUEL, testualmente le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, le forme di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, nello specifico, alla lettera b stesso comma le regioni promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni.
Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, introdurre norme tese non solo a disciplinare, ma a favorire e promuovere, con appositi incentivi, la costituzione di unioni tra i comuni montani, demandando alla Giunta l’eventuale individuazione dei livelli territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni comunali, nonché le premialità e incentivazioni che la Regione attribuisce ai comuni che si associano in unione per gestire unitariamente le proprie funzioni in modo da assicurare una gestione omogenea ed equilibrata in tutto il territorio di competenza.
La proposta di legge, così come impostata, non prevede aggravio di oneri finanziari predeterminati, ma lascia spazio alla Giunta regionale in fase di predisposizione del bilancio e, ovviamente al Consiglio regionale, cui compete l’approvazione, di individuare e quantificare gli interventi finanziari di incentivazione e aiuto all’unione dei comuni montani, compresa la destinazione delle risorse statali che finanziano attività a favore dello sviluppo della montagna.
L’art. 6 prevede che i contributi a sostegno della presente legge sono erogati nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 art. 32 co. 4 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio.
I contributi sono volti a incentivare l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni aderenti all’unione.
L’art. 13 prevede, al fine di assicurare il corretto funzionamento dei neo costituiti enti locali in forma associata, che gli oneri concernenti l’esercizio delle funzioni conferite da parte delle unioni di comuni montani ai sensi dell’articolo 3, siano valutati in euro 7.300.000,00, a decorrere dall’anno 2024. Si provvede mediante il “Fondo per la copertura degli oneri di personale e di gestione delle unioni di comuni montani”, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 135, lettera a), della l.r. n. 17/2016 ed iscritto nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo I “Spese correnti”, incrementato per euro 500.000,00 annualità 2024 ed euro 1.000.000,00, per ciascuno dei successivi esercizi finanziari 2025 e 2026, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale approvato, relative al fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo I.
La proposta di legge consta di quattordici articoli, prevede anche l’istituzione della Conferenza regionale permanente dei presidenti delle Unioni dei Comuni montani e, oltre alle disposizioni modificative ed abrogative ed alla norma finanziaria è contemplata un’apposita clausola valutativa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 42 della l.r. n. 11/2020.
Nel dettaglio, l’articolato della proposta di legge prevede: L’articolo 1 – definisce l’oggetto e le finalità.
L’articolo 2 – unioni di Comuni montani
L’articolo 3 – funzioni delle unioni di Comuni montani L’articolo 4 – adesioni e convenzioni
L’articolo 5 – incentivi per la costituzione delle Unioni di Comuni montani
L’articolo 6 – contributi
L’articolo 7 – supporto formativo e tecnico-organizzativo
L’articolo 8 – conferenza regionale permanente dei presidenti delle Unioni dei Comuni montani L’articolo 9 – procedure per la costituzione di unioni di Comuni montani
L’articolo 10 – clausola valutativa L’articolo 11 – disposizioni modificative
L’articolo 12 – abrogazioni
L’articolo 13 – disposizioni finanziarie L’articolo 14 – entrata in vigore