Il Lazio è terra di pratiche di rievocazione storica largamente radicate nel territorio e nel tessuto sociale; prova ne sono le non poche manifestazioni, di rilievo anche internazionale, che richiamano periodicamente, nelle zone interessate, flussi turistici considerevoli e che, al contempo, rivelano la straordinaria capacità di animazione dei luoghi e delle comunità, sia delle maggiori città, sia dei piccoli centri; Tante sono le norme che promuovono e valorizzano il patrimonio culturale, quale, il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ), il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ); la legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005) e la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura “UNESCO”);
Il radicamento sociale delle manifestazioni e associazioni dà dunque prova della forte tradizione di valori e partecipazione civica propria del Lazio. Alle spalle delle pratiche di rievocazione storica, infatti, operano spesso gruppi e organizzazioni senza fini di lucro impegnati nell’organizzazione degli eventi stessi e nella valorizzazione e diffusione di tradizioni, usi e abiti storici, che trovano nell’attività di questi soggetti uno strumento di coesione sociale, grazie al carattere di inclusività proprio del volontariato. L’operato di queste associazioni è, inoltre, mezzo di coinvolgimento e trasmissione alle nuove generazioni, verso le quali esercita un ruolo attrattivo favorito anche dal collegamento della rete associativa con ampi circuiti di scambio in Italia e all’estero;
Negli ultimi decenni il vasto panorama della rievocazione storica si è arricchito di numerosi eventi, capillarmente diffusi in quasi tutti i comuni, nei quali lo spirito festivo si unisce alle pratiche che i più autorevoli esperti internazionali definiscono come “historical reenactment”, ovvero la ricostruzione di pratiche, ambienti, abiti, armi, cibo e cultura materiale di diverse epoche storiche ad opera di appassionati e cultori, che si definiscono rievocatori, anche aderenti ad associazioni di volontariato;
La Regione Lazio con questa legge vuole perseguire, la tutela e la valorizzazione, oltre che del patrimonio storico e artistico in senso lato, anche delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del “patrimonio culturale intangibile”, così come definito dalla Convenzione Unesco del 2003, ratificata dall’Italia il 30 ottobre 2007, patrimonio nel quale le manifestazioni di rievocazione storica possono, a pieno titolo, inserirsi. I gruppi locali che ne curanol’organizzazione possono infatti esser considerati a tutti gli effetti “comunità patrimoniali”, nel senso assegnato a questo termine dalla “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” cosiddetta di Faro, di cui alla l. 133/2020 , nella quale si definisce il patrimonio culturale come “un insieme di risorse ereditate dal passato che le
popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”, e la comunità patrimoniale come “un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future”;
Con questa legge, così come legiferato a livello nazionale in concerto con Il sistema nazionale d’istruzione e formazione, ai sensi di quanto previsto dal d.lgs 60/2017 , si vuole promuovere la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale, sostenendo le progettualità delle istituzioni scolastiche volte alla sua valorizzazione e diffusione, mediante il potenziamento dell’offerta formativa con percorsi curricolari, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, programmabili anche nella forma di reti di scuole. Tra gli strumenti per assicurare la valorizzazione del patrimonio culturale sono previsti anche l’attivazione di specifici accordi e collaborazioni con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell’istruzione e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ovvero dalle regioni o dalle province autonome, anche con enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del Terzo settore operanti nel settore, finalizzati ad assicurare una condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali, nell’ottica di promuovere la partecipazione delle studentesse e degli studenti a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale, per potenziarne le competenze pratiche e storico-critiche;
Gli interventi statali in materia di rievocazioni storiche, fra i quali l’istituzione del fondo nazionale per la rievocazione storica di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), attestano l’attenzione crescente per tale fenomeno e la rivalutazione culturale del contesto sociale che lo vivifica. Essi, inoltre, denotano la coerenza dei valori e delle finalità posti a fondamento del presente intervento legislativo con i criteri che lo Stato ha stabilito per il riparto del fondo predetto, quali, oltre alla qualità culturale delle manifestazioni, le loro ricadute sul territorio in termini anche di coinvolgimento sociale e di attrattiva turistica, il radicamento nel tempo delle manifestazioni, la capacità di valorizzare il patrimonio culturale del territorio anche in un rapporto fra le generazioni;
L’Europa si è fatta parte attiva rispetto alla promozione del patrimonio culturale, tanto che, nel 2018, è stato istituito l’Anno europeo del patrimonio culturale, con lo scopo di celebrarlo come risorsa condivisa, sensibilizzando alla storia e ai valori comuni e rafforzando il senso di appartenenza a uno spazio culturale e politico comune europeo. In questo contesto, nelle varie sfaccettature di patrimonio tangibile e intangibile, la rievocazione storica rappresenta parte di quell’espressione di bene comune tramandato dalle generazioni precedenti come eredità a favore di quelle a venire, nel quale si muove il quadro d’azione europeo.
Nel dettaglio, l’articolato della proposta di legge prevede:
L’articolo 1– definisce l’oggetto le finalità della seguente proposta;
L’articolo 2- precisa nel dettaglio cosa si intende per rievocazione storica;
L’articolo 3 – disciplina il calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica; L’articolo 4 – Istituisce presso la Giunta regionale l’elenco delle associazioni di rievocazione storica del Lazio prevedendo anche l’istituzione di un logo identificativo;
L’articolo 5 – disciplina le iscrizioni delle associazioni nell’elenco regionale delle rievocazioni storiche;
L’articolo 6 – istituisce il Comitato regionale delle rievocazioni storiche del Lazio, specificando la sua composizione, le sue funzioni e la sua durata;
L’articolo 7 – istituisce l’Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche del Lazio, specificando le sue funzioni e la sua composizione;
L’articolo 8 – prevede un supporto al funzionamento del Comitato e dell’Osservatorio attraverso la messa a disposizione da parte della Giunta di locali e risorse umane.
L’articolo 9 – prevede dei contributi regionali a progetti degli enti locali e delle associazioni di rievocazione storica iscritte negli appositi elenchi di cui all’art. 4.
L’articolo 10 – disciplina le attività di co-progettazione, al fine di realizzare specifici progetti finalizzati all’attuazione delle manifestazioni di cui all’art. 3 e 4.
L’articolo 11 – disciplina le iniziative didattiche e formative che la Regione, in attuazione dei principi espressi nella presente legge, andrà a sostenere e promuovere finalizzate alla tutela e valorizzazione delle radici culturali dei singoli contesti territoriali regionali, nell’ottica di promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni.
L’articolo 12 – disciplina la promozione delle manifestazioni;
L’articolo 13 – sono previste le disposizioni attuative per la promozione e iscrizione delle manifestazioni storiche;
L’articolo 14 – disciplina le modalità e termini per la presentazione della relazione da parte della Giunta da presentare al Consiglio.
L’articolo 15 – disciplina le disposizioni transitorie;
L’articolo 16– disciplina la disposizione finanziaria prevedendo per l’esercizio 2023-2024-
2025 una spesa per Euro 500.000,00. La somma messa a disposizione per la presente proposta è tesa a promuovere interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica, alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione delle attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo dei progetti e programmi di conoscenza storica del territorio regionale e di forme di turismo sostenibile ad essi connesse.
L’articolo 17 – disciplina l’abrogazione di articoli di leggi precedenti;
L’articolo 18 – tratta dell’entrata in vigore.