Il c.d. piano casa doveva essere una norma a tempo, ma la maggior parte delle Regioni ha deciso, da ormai molti anni, di prorogarla o addirittura di renderla una misura fissa, senza scadenza, proprio perché rappresentava una fattispecie maggiormente orientata a piccoli interventi di ampliamento destinati ai proprietari singoli di immobili; Al contrario delle novelle di cui al DL 112/2008, la Regione Lazio, con la “Rigenerazione Urbana”, oltre al coinvolgimento attivo dei Comuni, ha previsto come strumento principale per ottenere maggiore cubatura, l’istituto della demolizione e ricostruzione dell’immobile, con premialità per l’appunto nella “sostituzione edilizia” del vecchio manufatto ed edificazione del nuovo,secondo i più moderni principi antisismici ed energetici; Allo stato tuttavia, l’intervento di cui alla L.R. n.7/2017, non sembrerebbe aver fornito un importante contributo edificatorio in quanto il comma n.1 dell’art.5, consentendo maggiore cubatura riferita ad interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, previadeliberazione di consiglio comunale secondo i canoni dell’art.1 co.3 L.R. 36/1987, ha creato un meccanismo complesso per disciplinare i predetti interventi che, allo stato, hanno interessato pochissimi Enti Locali. Quanto poi al comma n.1 dell’art.6, limitando il “premio di cubatura” alla sola demolizione con ricostruzione dell’immobile, nega la possibilità edificatoria a quanti in maniera “diretta” vorrebbero rendere il proprio immobile più idoneo alle esigenze familiari. Del resto, tali prescrizioni, risultano poco commisurate allo sforzo economico dell’opera rispetto ai canoni di cui al predetto art.5, ove si consentono i medesimi premi volumetrici a fronte di interventi decisamente diversi per impegno nella spesa. Il successivo comma n.2 del medesimo articolo, prevede la possibilità di effettuare cambi nella destinazione d’uso, nel rispetto delle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti. Cosi come prevista la norma, non arreca nessun beneficio in quanto, non permette di far emergere il sommerso ex art.31 DPR 380/01 poiché, è indubbio, che lanecessità nel cambio d’uso sia da riferirsi a panoramiche abitative spesso monofamiliari, con pieno mantenimento di sagoma ed ingombro volumetrico dell’edificio, ma in evidente contrasto con le previsioni urbanistiche.
contempo, un mancato introito nella casse comunali degli oneri di urbanizzazione;
L’inattuabilità di quanto predetto, non solo ha comportato sei lunghi anni di sofferenza edificatoria in danno di cittadini ed imprese ma, al contempo, un mancato introito nella casse comunali degli oneri di urbanizzazione;
Del resto, si sottolinea che, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sebbene con modalità di
“sommerso urbanistico”, già subiscono il carico indotto dai numerosi cambi nella
destinazione d’uso concretamente impressi agli alloggi, che determina inevitabilmente una
variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico, a fronte di un mancato introito
nella casse pubbliche.
Le politiche di cui alla L.R. n.7/2017, hanno inevitabilmente accresciuto l’uso, del resto il
più delle volte distorto, degli strumenti di cui alla legge regionali n. 13/2009 e n.6/2008
s.m.i., ovvero strumenti che, come il caso delle “serre bioclimatiche”, comportano un
“premio di cubatura” del 30% rispetto alla superficie residenziale di riferimento e,
trattandosi di volumi non tecnologici, allo stato vengono edificati senza pagamento di oneri
di urbanizzazione.
Come si vede, desta stupore una cosi ampia premialità a “costo zero” di
quanto al punto precedente, rispetto ai paradigmi edificatori di cui agli art. 5 e 6 della legge
regionale del Lazio relativa alla rigenerazione urbana.
Valutati i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo accresciuti notevolmente nel
contesto regionale, è intenzione con la presente legge regionale, limitare il consumo di nuovo
territorio attraverso un più efficace riutilizzo dello stesso, nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi esistenti, nonché di favorire la messa in
opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.
A tal scopo la proposta si compone di sei articoli, così suddivisi:
art.1 Modifiche al comma 1 dell’art.5 denominato “Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici”, con il presente articolo viene snellita la procedura per consentire agli Enti locali di canonizzare nei propri strumenti urbanistici, interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, previa deliberazione di consiglio comunale scevra dalle lungaggini dell’iter di cui all’art.1 comma 3 della L.R. 36/1987.
art.2 Modifiche all’art.6 denominato “interventi diretti”, possibilità di procedere in via
“diretta” compatibilmente con distacchi e vincoli di ptpr, a nuova cubatura in deroga ai
strumenti urbanistici, concedendo nel contempo un premio maggiorato, a chi invece
provveda secondo la vigente normativa, alla sostituzione del precedente corpo di fabbrica per
mezzo di nuova costruzione, ritenendo possibile, con provvedimento ex tunc, il cambio nella
destinazione d’uso di parte di immobili, in deroga ai strumenti urbanistici vigenti,
limitatamente alla sagoma ed ingombro volumetrico già assentito.
art.3 Introduzione dell’art.6 bis denominato “Esclusioni”, previsione destinata alla salvaguardia di area con inedificabilità assoluta o relativa.
Art.4 Introduzione dell’art. 6 ter denominato “adeguamenti comunali”, riconoscendo l’importanza degli Enti locali nella gestione e salvaguardia dei propri territori, anche in conformità alle proprie peculiarità e strumenti urbanistici, la previsione li rende parte attiva nell’applicazione della norma.
Art.5 Norma finanziaria, la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché recante esclusivamente disposizioni a carattere ordinamentale.
Art.6. Entrata in vigore, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.