Con questa proposta di legge si vogliono salvaguardare le produzioni territoriali nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, promuovendo una uniformità delle procedure di riconoscimento da parte dei Comuni, nel rispetto delle autonomie degli enti. La Denominazione Comunale (De.Co.) è adottata con deliberazione di un’amministrazionecomunale che registra un dato di fatto: un prodotto, un piatto, un sapere, con i quali una Comunità si identifica, attestando così un forte legame identitario di un prodotto con il territorio.
Numerosi comuni, nell’ambito dei princìpi sul decentramento amministrativo e delle potestà loro attribuite ai sensi del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000, hanno concepito tale denominazione come strumento di salvaguardia delle loro produzioni, ma anche come mezzo per promuovere all’esterno le specificità culturali e storiche del loro territorio. Attraverso l’istituzione della De.Co., si possono infatti conseguire importanti obiettivi socio-economici, tra cui il rilancio delle produzioni locali legate all’agroalimentare, all’enogastronomia e all’artigianato, la promozione del territorio attraverso le sue specificità produttive, la salvaguardia del patrimonio culturale.
Si può dunque affermare che la certificazione De. Co. rappresenti ad oggi uno dei principali strumenti attraverso cui le comunità locali possono tutelare le proprie tradizioni, innescando al tempo stesso processi di sviluppo territoriale ecosostenibile. Non si può non riconoscere, infatti, l’esistenza di un forte interesse alla conservazione di prodotti che fanno parte a tutti gli effetti della cultura popolare dei singoli territori.
La Denominazione Comunale rappresenti ad oggi uno dei principali strumenti attraverso cui le comunità locali possono tutelare le proprie tradizioni, innescando al tempo stesso processi di sviluppo territoriale ecosostenibile, con una serie di benefici per le aziende locali, i cittadini e l’intero territorio di riferimento:
a) Vantaggi per i cittadini
– ritrovato prestigio e senso civico e sociale d’appartenenza;
– uno strumento per riappropriarsi delle proprie tradizioni e costumi;
– importante indotto negli altri comparti produttivi (turistico-culturale, artigianato, commercio); – aumento del livello di benessere.
b) Vantaggi per i produttori
– aumento delle capacità produttive ed economiche;
– sviluppo di economie di scala e di specializzazione; – allargamento del mercato potenziale;
– incentivi e agevolazioni pubbliche e private;
– garanzie e certificazione dei prodotti e/o produzioni; – condizioni favorevoli di sopravvivenza.
c) Vantaggi per il territorio – opportunità legate ad uno sviluppo ecosostenibile;
– conservazione e valorizzazione dell’intero sistema territoriale;
– maggiore efficienza ed efficacia del sistema di governance pubblica;
– apertura e scambi con l’esterno, che aumentano il livello socio-culturale e produttivo della popolazione.
In tale prospettiva, l’Ente regionale deve fare la propria parte, contribuendo attivamente alla tutela e alla valorizzazione delle tradizioni locali: la necessità di una specifica legislazione è legata principalmente all’esigenza di avere un quadro completo delle denominazioni comunali istituite nel Lazio, riconducendo ad unitarietà tutte le iniziative realizzate nei comuni del territorio, senza per questo intaccarne l’autonomia in materia. Lo strumento individuato per la realizzazione di tali fini è il Registro regionale dei comuni che possiedono prodotti con denominazione comunale di origine.
Nel dettaglio, l’articolato della proposta di legge prevede:
L’articolo 1 – Esplicita le finalità della legge.
L’articolo 2 – Fornisce le definizioni di De.Co., prodotti De.Co., Registro regionale De.Co. e Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co al fine di evitare ambiguità o confusioni.
L’articolo 3 – viene istituito il Registro Regionale dei comuni con prodotti De.Co., all’interno del quale vengono iscritti i Comuni e i relativi prodotti che abbiano ottenuto la denominazione, nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni tradizionali. È previsto inoltre che la Regione proceda all’istituzione di un logo distintivo del Registro quale strumento di valorizzazione e identificazione dei prodotti tipici iscritti.
L’articolo 4 – vengono delineate le specifiche funzioni del Regolamento di iscrizione al Registro Regionale De.Co..
L’articolo 5 – dispone la nascita di un Coordinamento Regionale dei Comuni De.Co..
L’articolo 6 – la Regione si impegna a sostenere, anche economicamente, la valorizzazione e la promozione dei prodotti De.Co., assicurando visibilità, promozione e azione di divulgazione attraverso gli strumenti informativi, anche su piattaforma digitale, mediante adeguata programmazione annuale.
L’articolo 7 – vengono delineate le specifiche funzioni del Regolamento di iscrizione al
Registro Regionale De.Co..;
L’articolo 8 – disciplina il monitoraggio e la valutazione da parte del Consiglio regionale sulla relazione effettuata e trasmessa con cadenza annuale dalla Giunta, su proposta dell’assessore regionale all’agricoltura.
L’articolo 9 – disciplina la clausola di invarianza finanziaria. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le competenti strutture regionali, provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. Le finalità della presente proposta di legge sono tese alla salvaguardia delle produzioni territoriali nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche, promuovendo una uniformità delle procedure di riconoscimento da parte dei Comuni, nel rispetto delle autonomie degli enti.
L’articolo 10 – reca l’entrata in vigore della presente legge.