Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto l’erogazione di un contributo regionale ai comuni singoli o associati che ospitano le sedi dei Giudici di pace con spese a carico proprio, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 156/2012 e comporta oneri a carico del bilancio regionale. Si precisa che con la riforma Cartabia veniva modificato l’art. 7 c.p.c. che amplia le competenze e quindi gli oneri del giudice di pace che vengono tenuti dai Comuni singoli o associati.
Nel dettaglio, l’articolato della proposta di legge prevede:
L’articolo 1 – istituisce un contributo annuale regionale ai Comuni singoli e associati che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, comportando un onere a carico del bilancio regionale. Circa la tipologia di spesa, si tratta di “spese di adeguamento al fabbisogno”, ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni, chiamata ad emanare futuri atti (vedi quanto previsto all’art. 2) per la concessione dei contributi. La disposizione non predetermina l’entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismirelativi al loro ammontare, al contrario prevede che i contributi possano essere concessi non oltre il 50 % della spesa sostenuta dal comune. Circa l’adeguatezza delle risorse rispetto alle finalità della legge, si segnala che dei diciassette uffici oggi attivi nel Lazio sono otto quelli
mantenuti presso le sedi comunali e che, dunque avranno diritto al contributo.
L’articolo 2 – ha natura regolativa, demandando alla Giunta la definizione di criteri e modalità
di concessione del contributo, che non dovrà superare il 50 % della spesa sostenuta dai comuni
singoli o associati.
L’articolo 3 – si occupa della Norma Finanziaria che prevede per l’esercizio 2023-2024-2025,
agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell’ambito della missione ‘ Relazione con le altre autonomie territoriali e locali – Programma ‘ Relazioni finanziarie con altre autonomie territoriali’- macroaggregato 104 trasferimenti correnti – voce di spesa U0000C11930 denominato ‘ Fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace (LR 14/2021 art. 106)’ Trasferimenti correnti a amministrazioni locali per € 800.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 – Altri fondi “Fondo speciale – Spese
correnti” del bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). La somma di euro 800.000,00 messa a disposizione per la presente proposta è tesa ad agevolare i comuni singoli e associati che ospitano le sedi dei
Giudici di pace con spese a carico proprio.
L’articolo 4 – tratta dell’entrata in vigore.